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LEGGE 24 novembre 1961, n. 1292

Anticipazioni per le spese relative all'espletamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero all'Istituto nazionale per il commercio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-1-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il Ministero del commercio con l'estero, per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta all'Istituto nazionale per il commercio estero, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, è autorizzato a concedere all'Istituto medesimo anticipazioni d'importo non superiore ai quattro quinti della spesa preventivata, entro i limiti degli stanziamenti dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Il decreto di attribuzione dell'incarico indica l'importo della spesa preventivata e fissa il termine per la presentazione del relativo rendiconto.
La liquidazione del saldo viene effettuata in base a tale rendiconto, da allegare al relativo titolo di spesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1961

GRONCHI FANFANI - MARTINELLI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA