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LEGGE 10 novembre 1961, n. 1281

Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Si considerano tempestivi i ricorsi in materia di imposte dirette i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati presentati entro il 6 aprile di tale anno.
Non si applica l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi per il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata entro il 6 aprile di tale anno.
Si considerano validi gli adempimenti stabiliti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati eseguiti entro il 6 aprile di tale anno presso gli uffici finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1961

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA