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LEGGE 3 novembre 1961, n. 1232

Norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-12-1961 al: 21-12-2008
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I canoni per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica, di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i canoni per la manutenzione di linee telegrafiche e telefoniche ed apparati telegrafici per conto di altre Amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonché le quote di spese generali, di surrogazione del personale e di appoggio previste dalle norme in vigore, sono stabiliti con la procedura prevista dall'articolo 8 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di determinazione dei canoni e delle quote di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione della presente legge medesima.
La decorrenza delle eventuali successive variazioni non può essere anteriore a due esercizi finanziari da quella dell'ultima determinazione.