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LEGGE 31 ottobre 1961, n. 1196

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-12-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella locuzione cessione di beni, usata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, rientrano anche le somministrazioni ed i contratti aventi per oggetto la cessione di beni mobili fabbricati su ordinazione.
In tali sensi restano modificate le disposizioni dello art. 3, lettera b), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'articolo 45 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.
L'emissione del documento da assoggettare ad imposta generale sull'entrata deve essere effettuata nei modi e termini di cui all'articolo 15 del regio decreto-legge 8 giugno 1943, n. 452.