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LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1168

Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-12-1961 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.