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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1166

Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1253, nei limiti di spesa ivi fissati, sono estese anche ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Treppo Carnico, Cavazzo Carnico, Socchieve Verzegnis e Comeglians.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1961

GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI TAVIANI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA