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LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1148

Utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro poliennali anche per il rimborso di altri titoli di debito pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-11-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1955, n. 84, possono essere utilizzate, oltre che per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali, emessi e da emettere anche per l'acquisto dei certificati speciali di credito emessi e da emettere dal Tesoro in base a disposizioni di legge, nonché per le operazioni di ritiro e di rimborso di cui ai successivi articoli.
I certificati speciali di credito di cui al comma precedente saranno acquistati tramite il servizio del Portafoglio dello Stato ad un prezzo non superiore al loro valore nominale, secondo le modalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro. Detti certificati saranno immediatamente consegnati alla Direzione generale del tesoro per il loro annullamento.