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LEGGE 30 settembre 1961, n. 975

Modifiche alla legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1961 al: 22-12-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La data del 30 settembre 1961, prevista nell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, è sostituita dalla data del 31 dicembre 1961, relativamente agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, di cui alla lettera b), dello stesso articolo 2. Per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1961, il canone è aumentato del cinquanta per cento.
Le disdette già intimate sono efficaci per la data del 31 dicembre 1961 e l'esecuzione dei provvedimenti di convalida è sospesa fino alla stessa data.
La presente legge entra in vigore il 1 ottobre 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 30 settembre 1961

GRONCHI FANFANI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA