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LEGGE 3 agosto 1961, n. 834

Adattamento del ruolo organico del personale delle "nuove costruzioni ferroviarie" alle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-9-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I ruoli organici del personale del ruolo delle nuove costruzioni ferroviarie sono sostituiti, con effetto dal 1 maggio 1958, da quelli stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge.
Il personale che eventualmente risulti in eccedenza ai posti delle rispettive qualifiche è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento per effetto delle vacanze verificatesi per promozioni e per cessazioni dal servizio.