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LEGGE 28 luglio 1961, n. 722

Determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1978)
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Testo in vigore dal:  1-9-1961 al: 17-1-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria) spetta la conversione in valuta locale, con l'applicazione dei rapporti di ragguaglio stabiliti dal successivo articolo 2, del 50 per cento dell'ammontare mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia, escluse le altre competenze a qualsiasi titolo dovute.
Qualora il personale di cui al precedente comma risieda in territorio estero di confine con la famiglia acquisita, l'aliquota di conversione in esso prevista è elevata al 65 per cento.