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LEGGE 26 luglio 1961, n. 719

Contributo dello Stato ai Comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente:
"Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiani. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - SCELBA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA