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LEGGE 26 luglio 1961, n. 711

Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1961 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della provincia effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti ed apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1961

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Visto, il Guardasigilli: GONELLA