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LEGGE 19 luglio 1961, n. 706

Impiego della biacca nella pittura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1961 al: 21-12-2008
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La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietato l'impiego del carbonato di piombo (biacca), del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze, nei lavori di pittura e di verniciatura, salve le deroghe e le eccezioni stabilite negli articoli seguenti.