stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 luglio 1961, n. 669

Definizione di speciali situazioni giuridiche di alcune categorie di insegnanti elementari delle Province siciliane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-8-1961 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In ciascuna provincia della Sicilia il provveditore agli studi costituisce, in conformità delle norme vigenti in materia di concorsi magistrali, Commissioni giudicatrici aventi il compito di riesaminare i titoli a suo tempo prodotti:
a) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma primo, n. 1, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale n. 206 del 18 gennaio 1956;
b) dagli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma primo, n. 2, della legge 27 novembre 1954, n. 1170, parteciparono al concorso indetto con decreto assessoriale 27 aprile 1957, n. 700, e superarono le relative prove di esame.
Gli insegnanti di cui alla lettera a) del precedente comma, qualora consegnano, sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre Province in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio complessivo non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 60 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonché entro il limite del 60 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956.1.56-57, 1957-58 e 1958-59.
Gli insegnanti di cui alla lettera b) del precedente comma qualora consegnano, nella votazione complessiva risultante dalla somma del punteggio riportato nelle prove di esame del concorso indetto con decreto assessoriale del 27 aprile 1957, n. 706, e del punteggio che sarà attribuito per i titoli sulla base dei criteri di valutazione applicati nei concorsi svoltisi nelle altre Province in attuazione della legge 27 novembre 1954, n. 1170, un punteggio non inferiore a 105-175, sono assunti in ruolo entro il limite del 40 per cento dei posti istituiti nel ruolo in soprannumero, nonché entro il limite del 40 per cento dei posti resisi vacanti nello stesso ruolo all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59.
Ai fini della determinazione degli aventi diritto alla assunzione in ruolo, sono compilate distinte graduatorie per posti maschili, femminili e misti; nella graduatoria per posti misti sono iscritti soltanto i maestri e le maestre non compresi nelle altre due graduatorie.
Qualora i posti da conferire agli insegnanti di cui alle lettere a) e b) del primo comma non siano tutti coperti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 novembre 1954, n. 1170, articolo 8, ultimo comma e della legge 6 luglio 1956, n. 717, articolo 3, ultimo comma.