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LEGGE 8 luglio 1961, n. 646

Riordinamento dell'indennità al personale dei servizi dei fari e del segnalamento marittimo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  15-8-1961 al: 24-11-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La misura dell'indennità di alloggio prevista a favore del personale ausiliario di ruolo per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo della lettera a) del primo comma dell'articolo 65 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 22 luglio 1915, n. 1240, è fissata in lire 5.000 mensili.