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LEGGE 8 luglio 1961, n. 645

Composizione delle Commissioni mobili e dei Consigli di leva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  15-8-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva, può essere esercitata, fino ad 31 dicembre 1963.