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LEGGE 8 luglio 1961, n. 643

Disposizioni sul trattamento di pensione del personale militare paracadutista delle Forze armate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-8-1961 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli ufficiali delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini della liquidazione delle pensioni normali e delle pensioni privilegiate per ferite e infermità contratte per causa del servizio da paracadutista, comprese quelle riportate durante lo svolgimento di attività di volo, le disposizioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione.
Ai sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione per attività paracadutistica di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, sono estese, ai fini indicati nel comma precedente, le disposizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, per i sottufficiali e militari di truppa che abbiano percepito l'indennità di pilotaggio.