stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 luglio 1961, n. 642

Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-1961 al: 28-2-2006
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce:
a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;
b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.
Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe.
Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma.