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LEGGE 29 giugno 1961, n. 577

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-8-1961 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il periodo di servizio stabilito dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è ridotto rispettivamente a due e quattro anni.
Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato qualifica inferiore a "scelto".