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LEGGE 27 giugno 1961, n. 551

Provvedimenti a favore delle famiglie numerose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-7-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci, o frazione di dieci.
Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico, o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva, l'interessato deve documentare, nella domanda di ammissione, il possesso di tale requisito specifico.