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LEGGE 13 giugno 1961, n. 526

Modifica dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-7-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli ultimi due commi dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, sono sostituiti dai seguenti:
"Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, o interclusi tra questi, nonché quelli compresi nei comprensori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge citata, situati in Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti. In tali territori la esenzione prevista dal primo comma si applica altresì alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.
Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, di cui ai precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1961

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Visto, il Guardasigilli: GONELLA