stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1961, n. 510

Modificazioni al regime fiscale degli oli di semi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1961, n. 769 (in G.U. 19/08/1961, n.205).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-6-1961 al: 30-9-1975
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, recante le rese in chilogrammi di olio greggio per chilogrammi 100 di semi oleosi;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modifiche al regime fiscale degli oli di semi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per la industria e il commercio, per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, Importati dall'estero, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire seimilacinquecento al quintale.
Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati, preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine, non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.