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LEGGE 9 giugno 1961, n. 478

Norme per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-6-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Entro dieci giorni dal termine di ciascuna sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare la pagella scolastica con l'attestazione favorevole degli esami finali, che è titolo valido anche per l'ammissione alla scuola media.
A partire dal 1 luglio 1961 le domande di iscrizione alle scuole secondarie di primo grado, corredate della pagella di cui al comma precedente, devono essere presentate entro il 25 luglio, per i licenziati nella sessione estiva, e entro il 25 settembre, per i licenziati nella sessione autunnale; gli altri documenti, occorrenti in base alle norme vigenti, possono anche essere presentati successivamente ma non oltre il 30 settembre.
In casi eccezionali e di comprovata necessità, i capi di Istituto possono accogliere le domande di iscrizione anche fuori dei termini indicati nel comma precedente.