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LEGGE 21 maggio 1961, n. 456

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  27-6-1961 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in atto facoltizzato ad esercitare il credito fondiario nelle province in cui ha proprie dipendenze, è autorizzato a compiere nelle, province stesse, per mezzo della propria Sezione "Credito fondiario", le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed interazioni, con le modalità e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.