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LEGGE 9 maggio 1961, n. 425

Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-6-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero è stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, in lire 1.500 milioni.
Per l'esercizio finanziario 1960-61 l'importo del contributo statale stabilito in lire 500 milioni dalla legge 10 dicembre 1960, n. 1558, è elevato a lire un miliardo.