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LEGGE 9 maggio 1961, n. 415

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-6-1961 al: 5-4-1963
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennità di servizio speciale di favore dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita, con decorrenza 1 luglio 1960, nelle seguenti misure lorde annue:


Coniugati Celibi

Ispettori generali capi . . . . . . . . . . . . . 627.938 399.938
Questori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617.640 389.640
Vice questori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.492 374.492
Commissari capi . . . . . . . . . . . . . . . . . 537.226 350.626
Commissari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529.966 338.806
Commissari aggiunti . . . . . . . . . . . . . . . 451.422 260.922
Vice commissari e Vice commissari in prova. . . . 373.714 189.814