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LEGGE 30 marzo 1961, n. 304

Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-5-1961 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferme restando le vigenti norme sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene ai provvedimenti concernenti il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico degli Istituti e delle Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, sono devoluti alla competenza del provveditore agli studi per il personale non insegnante di ruolo a carico dello Stato dei predetti Istituti e Scuole, i provvedimenti concernenti:
a) aumenti periodici di stipendio;
b) attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per genitori, figli maggiorenni inabili, figli adottivi ed affiliati, marito disoccupato;
c) riconoscimento del servizio civile e bellico ai fini della anticipazione degli aumenti periodici di stipendio;
d) concessione di congedi straordinari, compresi quelli per gravidanza e puerperio;
e) collocamento in aspettativa, salvo il caso del prolungamento eccezionale previsto dal terzo comma dell'articolo 70 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
f) collocamento a riposo per limiti di età;
g) liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
I provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono definitivi.