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LEGGE 15 aprile 1961, n. 291

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1973)
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Testo in vigore dal:  1-5-1961 al: 31-12-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità di trasferta, di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F, vistate dal Ministro per il tesoro, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento.
Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di località nell'espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima fra le due località considerate sia almeno di 15 chilometri.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 15 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d) del successivo articolo 2.
Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.