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LEGGE 5 marzo 1961, n. 201

Elevazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi sanitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-4-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1958, n. 1174, sono sostituite dalle seguenti:
"È elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
L'elevazione del limite di età previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI FANFANI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA