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LEGGE 5 marzo 1961, n. 158

Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di L. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono autorizzate le seguenti spese a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) 21 miliardi e 348 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Università e per gli Istituti di istruzione superiore. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;
b) 3 miliardi e 500 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Università e agli Istituiti di istruzione superiore, quali i Collegi e le Case dello studente. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;
c) 6 miliardi per contributi da destinare all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della: realizzazione delle opere edilizie, di cui alla lettera a) e 500, milioni per contributi da destinare all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera b);
d) 9 miliardi e 620 milioni per contributi da destinare alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, ed agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle Biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento;
e) 280 milioni ad integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle Scuole di ostetricia;
f) 250 milioni per le Biblioteche universitarie statali;
g) 2 miliardi per l'assistenza universitaria, di cui un miliardo e 500 milioni per gli studenti in corso di studio e 500 milioni per giovani laureati.