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LEGGE 14 marzo 1961, n. 131

Provvidenze a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  8-4-1961 al: 21-12-2008
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Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art 1.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nel primo e terzo comma dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ai loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, e esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.
Il trattamento di cui al precedente comma decorre dal 25 maggio 1958 per coloro già in godimento di pensione o assegno ai sensi del citato articolo 72 del citato regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.