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LEGGE 21 febbraio 1961, n. 85

Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-3-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni venduti dallo Stato a Comuni o a consorzi di Comuni, qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente contenuta nei contratti stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1961

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