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LEGGE 21 febbraio 1961, n. 84

Proroga per un quinquennio, a decorrere dal 1 luglio 1960, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti per la protezione del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico dalle invasioni delle termiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-3-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogata per un quinquennio, dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1965, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, ed è autorizzata l'ulteriore spesa di lire mille milioni, da ripartire in cinque esercizi consecutivi, in ragione di 200 milioni per ciascuno, ad incominciare dal 1960-61 per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.