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LEGGE 10 febbraio 1961, n. 80

Proroga e modifiche alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-3-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi, previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono richiamate in vigore per un biennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.