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LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1727

Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione, fisica, ai quali possono essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un triennio di anzianità come incaricati o supplenti, conseguendo qualifiche non inferiori a "valente" o a "senza demerito" e che abbiano riportato almeno tali qualifiche anche per il servizio prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.
L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei titoli di studio di cui all'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; costituiscono titoli di studio validi anche i diplomi di abilitazione magistrale per le Scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di musica.