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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1614

Elevazione a lire cinque miliardi del limite per l'emissione degli ordini di accreditamento di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1512.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-1-1961 al: 3-5-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È elevato a cinque miliardi il limite previsto dall'art. 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, e dall'art. 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati.