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LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1613

Nomina e trattamento del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1999)
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Testo in vigore dal:  6-1-1961 al: 19-2-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato solo per un altro quadriennio.
Al presidente del consiglio nazionale delle ricerche è attribuita, a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennità il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa, con il Ministro per il tesoro, su proposta della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche.