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LEGGE 20 dicembre 1960, n. 1611

Modificazione del terzo comma dell'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-1-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito, con effetto dal 1 luglio 1948, dal seguente:
"I benefici di cui al primo comma sono estesi altresì agli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.
I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1960

GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI - TRABUCCHI - PELLA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA