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LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1607

Ruoli organici e carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-1-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ad ogni istituto d'istruzione media, classica, scientifica, e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, è assegnato un segretario.
Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300 alunni è assegnato in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 600 ed i 1000 alunni, sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria.
Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.