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LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1597

Modificazione dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1961 al: 10-4-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, e) sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.
Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.
Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello.
I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295".