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LEGGE 10 dicembre 1960, n. 1558

Rivalutazione del contributo statale annuo a favore dell'istituto nazionale per il commercio estero.

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Testo in vigore dal: 13-1-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo  dello  Stato  per  le spese di funzionamento
dell'Istituto  nazionale  per il commercio estero, autorizzato con la
legge  5  gennaio  1955, n. 7, e' elevato, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1960-61 da lire 300.000.000 a lire 500.000.000.