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LEGGE 5 gennaio 1955, n. 7

Rivalutazione del contributo annuo da parte dello Stato alle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

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Testo in vigore dal:  10-2-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'importo annuo del contributo statale alle spese di funzionamento dell'istituto nazionale per il commercio estero è stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, in lire trecento milioni.