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LEGGE 7 dicembre 1960, n. 1557

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-1-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, concesso con la legge 8 luglio 1950, n. 484, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 60 milioni a lire 300 milioni.