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LEGGE 7 dicembre 1960, n. 1541

Norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-1-1961 al: 14-7-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero della marina mercantile è costituito dai seguenti uffici:
1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale del naviglio;
3) Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;
4) Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;
5) Direzione generale del demanio marittimo e dei poeti;
6) Direzione generale della pesca marittima;
7) Ispettorato tecnico.
I ruoli organici del personale del Ministero della marina mercantile sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.
I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale della, carriera direttiva (ruolo amministrativo) riassorbono altrettanti posti in soprannumero, conferiti, per la qualifica stessa, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.
I posti recati in aumento nelle qualifiche di archivista e dattilografo di 1ª classe della carriera esecutiva, riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, sono stati conferiti in applicazione degli articoli 3, primo e secondo comma, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4; dell'art. 366, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270.