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LEGGE 20 dicembre 1960, n. 1527

Delega al Governo ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle modificazioni delle tariffe doganali stabilite dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-12-1960 al: 19-2-1962
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1


Il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1961, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e secondo i criteri appresso specificati, provvedimenti preordinati ai seguenti fini:
1) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte, rispetto ai limiti di tempo stabiliti, dall'articolo 14 del Trattato anzidetto, alle riduzioni daziarie previste dal secondo paragrafo; lettere a) e b), dello stesso articolo;
2) sospendere interamente o parzialmente, durante il periodo transitorio previsto per la progressiva instaurazione del Mercato Comune, la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del Trattato stesso;
3) dare anticipata attuazione, in tutto o in parte rispetto al limite di tempo stabilito dal primo paragrafo, lettere a) e b), dell'articolo 23 dello stesso Trattato, al ravvicinamento, ivi previsto, dei dazi della tariffa doganale italiana verso quelli della, tariffa doganale comune, ridotti del 20 per cento con le modalità indicate nel medesimo articolo ed a condizioni che i dazi così calcolati non discendano ad un livello inferiore a quello fissato nella tariffa doganale comune non ridotta;
4) procedere, ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ai sensi dell'articolo 23 del Trattato anzi citato, all'inquadramento delle sottovoci della tariffa doganale nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale comune, apportando altresì alle sottovoci stesse, alle note legali ed alle disposizioni preliminari della tariffa nazionale le aggiunte, le modifiche e le soppressioni che si renderanno necessarie in dipendenza della predetta instaurazione della tariffa comunitaria.
5) procedere alla sospensione dei dazi o all'applicazione dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, previsti dall'articolo 25 del Trattato anzidetto, nonché differire l'avvicinamento alla tariffa doganale esterna per taluni settori, in base all'articolo 26 del Trattato stesso.