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LEGGE 25 novembre 1960, n. 1508

Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-1-1961 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue:

per ciascuno degli esercizi finan-
ziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso
lire 8 milioni....................... L. 48.000.000


Esercizi finanziari:

anno 1966-67................ L. 6.000.000
anno 1967-68................ L. 6.000.000
anno 1968-69................ L. 6.000.000
anno 1969-70................ L. 4.000.000
anno 1970-71................ L. 4.000.000