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LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1479

Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-1960 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico fisico, il servizio tecnico geografico.

Detti servizi tecnici:
presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonché alla realizzazione e alla sperimentizzazione tecnica dei relativi prototipi;
provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati di onere e alla elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito;
sovraintendono al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.