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LEGGE 26 ottobre 1960, n. 1395

Norme transitorie sull'ordinamento di alcune scuole professionali per infermiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-12-1960 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 e fino a tutto l'anno scolastico 1965-66, il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare le Università, sedi di scuole di ostetricia annesse alle clinicli e ostetrico-ginecologiche, e le scuole autonome di ostetricia a istituire scuole professionali per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.
Tali scuole sono disciplinate dalle norme vigenti per le scuole convitto professionali per infermiere, e al loro finanziamento si provvederà con il sistema previsto per le scuole autonome di ostetricia.