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LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1253

Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-11-1960 al: 30-11-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere b) e c), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paiuzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo.