stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1230

Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-11-1960 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.
Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonché circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.
L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta.